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TITOLO III - GLI ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
Articolo 8 - Assemblea generale - Composizione
L'assemblea generale si compone di tutti i rappresentanti dei membri fondatori, aderanti e soci.
Articolo 9 - Perdita della qualità di rappresentante di una persona giuridica
I rappresentanti delle persone giuridiche ed i loro sostituti sono designati per nome, ciascuno dalle loro assemblee deliberante, o le loro istanze.
Cessano di rappresentare le loro istanze :
- in caso di perdita del loro mandato elettivo.
- in caso di rinnovo totale o parziale delle istanze o assemblee che le hanno designate.
- se l'istanza o l'assemblea deliberante che li ha designati decide così deve allora dare la prova giuridica all'associazione.
Articolo 10 - Rappresentazione e poteri
Ogni rappresentante dei membri fondatori e aderenti dispone di una voce deliberante all'assemblea generale.
Ogni rappresentante dei membri associati dispone di una voce consultiva all'assemblea generale.
I rappresentanti eletti degli enti territoriali, stabilimenti pubblici, camere consolari, società o associazioni possono farsi rappresentare soltanto dal loro sostituto debitamente designato dalla loro autorità deliberante.
In caso d'assenza di un rappresentante di un membro fondatore e del suo sostituto, il voto per procura è ammesso a vantaggio di un rappresentante di un membro fondatore. Una sola procura per persona è ammessa.
In caso d'assenza di un rappresentante di un membro aderente e del suo sostituto, il voto per procura è ammesso a vantaggio di un rappresentante di un membro aderente. Una sola procura per persona è ammessa. Le altre persone giuridiche di diritto privato o pubblico sono rappresentate dal loro rappresentante legale o qualsiasi altra persona che l'organismo designerà.
Articolo 11 - Assemblea generale - Funzionamento
L'assemblea generale si riunisce almeno una volta l'anno, su convocazione del suo Presidente su semplice lettera.
Può essere validamente convocata a sessioni straordinarie, con decisione del Consiglio d'amministrazione o per domanda di un quarto dei membri dell'assemblea.
La convocazione comportando l'ordine del giorno fissato dal Presidente, deve essere indirizzata ai membri, almeno 15 giorni prima della riunione.
Articolo 12 - Assemblea generale - Deliberazione
L'assemblea può deliberare validamente soltanto se 1/3 dei suoi membri fondatori e aderanti è presente.
In caso d'insufficienza di membri presenti, una seconda assemblea deve essere convocata dal Presidente.
Tuttavia quest'assemblea non può svolgersi meno di 15 giorni dopo la prima assemblea o in un tempo più breve seguente l'urgenza debitamente giustificata dal Presidente nella sua convocazione, senza potere essere inferiore a 5 giorni.
Può allora validamente deliberare qualunque sia il numero dei membri presenti.
Le decisioni sono prese alla semplice maggioranza dei membri elettori presenti o rappresentati.
In caso di divisione delle voci, la voce del Presidente è preponderante.
Articolo 13 - Gratuità delle funzioni ed assunzione dell'onere delle spese
Le funzioni di membri dell'assemblea generale, come membri del Consiglio d'amministrazione e dell'Ufficio sono gratuiti.
Tuttavia, alcuni membri possono essere incaricati di missioni specifiche che possono generare spese il cui rimborso può essere autorizzato in anticipo dal Consiglio d'amministrazione.
Le spese esposte sono rimborsate dall'Associazione, previo accordo del Consiglio d'amministrazione, sullo stato delle spese e la presentazione di giustificativi.
Articolo 14 - Assemblea generale - Missioni
Ascolta le relazioni del Consiglio d'amministrazione sulla gestione e sulla situazione finanziaria e morale dell'Associazione.
Approva i conti dell'esercizio chiuso, vota il bilancio, delibera sulle domande portate all'ordine del giorno, e fissa l'importo dei contributi annuali su proposta del Consiglio d'amministrazione.
Articolo 15 - Consiglio d'amministrazione - Composizione
L'Associazione è amministrata da un Consiglio d'amministrazione composto di 60 membri al massimo, persone fisiche o morali designate dall'assemblea generale.
Il Consiglio d'amministrazione potrà aggiungersi per una durata temporanea ogni esperto o rappresentante d'organismo competente senza voce deliberativa.
Articolo 16 - Ufficio - Composizione
Il Consiglio d'amministrazione elegge nel suo ambito un Ufficio formato di :
1 Presidente 12 Vicepresidenti
1 Tesoriere 1 Tesoriere aggiunto
1 Segretario 1 Segretario aggiunto
Per le sue deliberazioni, in caso di divisione delle voci, la voce del Presidente è preponderante.
Ogni 3 anni è rinnovato l'Ufficio di presidenza insieme al consiglio d'amministrazione.
Articolo 17 - Consiglio d'amministrazione - Funzionamento
Il Consiglio d'amministrazione si riunisce ogni volta che si ritenga necessario su convocazione del suo Presidente o sulla domanda del 50% dei suoi membri.
Le convocazioni devono essere fatte con scritto 15 giorni prima della riunione con l'indicazione dell'ordine del giorno.
Il Consiglio d'amministrazione può deliberare validamente soltanto se la metà dei suoi membri è presente o rappresentata.
In caso di divisione delle voci, la voce del Presidente è preponderante.
Il Consiglio d'amministrazione è rinnovato ogni tre anni.
Articolo 18 - Consiglio d'amministrazione - Poteri
Il Consiglio d'amministrazione è l'organo di decisione e di controllo interno dell'Associazione per la gestione finanziaria ed amministrativa.
È investito dei più ampi poteri per l'amministrazione dell'Associazione. Può fare qualsiasi atto ed operazioni che rientrino nell'oggetto dell'Associazione e che non siano specialmente riservate all'assemblea generale.
Il Consiglio d'amministrazione può farsi assistere da qualsiasi competenza che giudicherà utile, destinata ad aiutarla in previsione delle decisioni da prendere.
Infine elabora la relazione d'attività e il progetto di bilancio presentato all'assemblea generale.
Articolo 19 - Presidente - Elezione - Attribuzioni
Il Presidente è eletto dal Consiglio d'amministrazione per una durata di tre anni.
Presiede l'Assemblea generale ed il Consiglio d'amministrazione dell'Associazione.
Decide le disposizioni amministrative necessarie al buon funzionamento dell'Associazione. Sottopone se necessario le domande stabilite dal Consiglio d'amministrazione al deliberato dell'assemblea generale. Segue l'applicazione delle decisioni prese.
Rappresenta l'Associazione in tutti gli atti della vita civile, ed è investito di qualsiasi potere a tal fine. Ha in particolare facoltà per aprire qualsiasi conto in banca, assegni postali, tramite previo accordo con l'Ufficio, consentire qualsiasi transazione e firmare qualsiasi contratto di spese afferenti.
Ha tutto potere per assumere, con l'accordo del Consiglio d'amministrazione, ogni investimento finanziario al riguardo dei terzi.
Può delegare interamente o in parte i suoi poteri ai vicepresidenti o tesoriere.
Articolo 20 - Direzione dell'Associazione
L'Associazione è eventualmente gestita dal direttore nominato dal Presidente dopo parere ed accordo del Consiglio d'amministrazione.
Il direttore assiste il Presidente per l'applicazione delle decisioni del Consiglio d'amministrazione.
Anima e coordina in particolare le azioni dell'Associazione.
Garantisce l'esecuzione del programma annuale con tutti i mezzi necessari messi a sua disposizione.
Prepara il bilancio annuale delle spese e garantisce la gestione amministrativa e finanziaria all'interno dell'Associazione.
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